Sezioni   Naviga Articoli e Testi
stampa

 

        Inserisci una voce nel rettangolo "ricerca personalizzata" e premi il tasto rosso per la ricerca.

TFR e Fondi pensione. Confronto dei rendimenti. Le riforme del sistema pensionistico.


2.1. Per saperne di più sul TFR

Che cos’è il TFR?

Il TFR o trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente.

Come si determina?


Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.
 
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.  
  

3. Forme Pensionistiche Complementari

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP.
 
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 che prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali (o chiusi), i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, nonché i fondi pensione preesistenti, cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992.

4. I diversi tipi di forma pensionistica complementare

Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed individuali.

Sono forme collettive

  1. I fondi pensione di natura negoziale (o fondi chiusi) istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
  2. I fondi istituiti o promossi dalle regioni
  3. I fondi aperti che ricevono adesioni collettive
  4. I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate
  5. I fondi preesistenti.

Forme individuali sono quelle attuate mediante fondi aperti sulla base di adesioni rigorosamente individuali, oppure mediante contratti di assicurazione sulla vita.

La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.

I Destinatari

Alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo possono aderire:

  1. i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
  2. i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03: soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
  3. i lavoratori autonomi;
  4. i liberi professionisti;
  5. i soci lavoratori di cooperative;
  6. i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale, fondi aperti e PIP (Piani Individuali Pensionistici) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati come ad esempio i soggetti privi di reddito da lavoro non sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali destinatari.

Possono iscriversi alle forme pensionistiche sia individuali che collettive anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni previste dalla normativa fiscale vigente. Perché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione in oggetto.

Fondi Pensione Negoziali (o chiusi)

I fondi pensione negoziali (o chiusi) nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
L’attività del fondo pensione negoziale consiste, essenzialmente, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria, nella raccolta delle adesioni e dei contributi  e, infine, nella erogazione delle prestazioni.
 Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo. L’assemblea è formata da rappresentanti degli associati (più raramente, e limitatamente ai fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione. L’associato al fondo chiuso può decidere a quale comparto di rischio vuole destinare il proprio Tfr.

Il 6 marzo 2007 all’ARAN è stata sottoscritta, dopo oltre tre anni di stallo, l’ipotesi di accordo collettivo per l’istituzione del fondo pensione complementare in favore dei dipendenti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale.
L’ipotesi di accordo è stata ottenuta grazie all’atteggiamento collaborativo di tutte le parti interessate e alla ferma volontà del Governo di dare attuazione anche nel mondo del pubblico impiego alle forme di previdenza complementare con la costituzione dei relativi fondi pensione.
L’accordo raggiunto interessa circa 1.250.000 dipendenti (circa 700.000 nella Sanità e i restanti nelle regioni ed autonomie locali), e consentirà la creazione di un fondo che si affiancherà al Fondo pensione “Espero”, già operativo per i lavoratori della scuola (circa 1.200.0000 dipendenti). L’accordo consentirà quindi a circa 2/3 dei dipendenti pubblici di aderire ad un fondo di previdenza complementare. Il Ministro Nicolais ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta, che si inserisce nel programma governativo finalizzato ad incentivare l’adesione dei lavoratori pubblici alle forme di pensione complementare, e ha auspicato che si giunga celermente all’istituzione dei fondi pensione per tutti gli altri dipendenti pubblici.

Fondi Pensione Aperti

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali.
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.
Si ha adesione in forma collettiva quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell’obiettivo previdenziale.
 La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. La banca depositaria, come per i fondi chiusi, deve essere un soggetto esterno.
Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.
L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell’organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva. Come per i fondi chiusi l’associato può scegliere il comparto di rischio che ritiene più consono alla propria disponibilità a rischiare e al numero di anni che mancano al pensionamento.

Scioglimento del fondo.

I fondi pensione sono soggetti giuridici separati rispetto ai promotori:

  • aziende e sindacati, nel caso di fondi negoziali
  • intermediari finanziari, nel caso dei fondi aperti.

Per effetto della separazione del fondo sia rispetto al patrimonio del datore di lavoro sia rispetto a quello dell’impresa incaricata alla gestione finanziaria delle risorse di pertinenza del patrimonio medesimo, in caso di eventi che pregiudicano o rendono impossibile la continuazione dell’attività del fondo questo viene sciolto senza che ciò possa minare il diritto del partecipante sul montante pensionistico accumulato. In particolare, all’atto dello scioglimento del fondo:

  • nel caso in cui il partecipante non abbia ancora maturato il diritto alla pensione (fase di accumulazione), questi può trasferire il montante accumulato fino a quel momento presso un altro fondo pensione oppure può ottenerne il riscatto completo;
  • nel caso in cui il partecipante stia percependo la rendita (fase di erogazione), continuerà a fruire della pensione ottenendola direttamente dalla compagnia assicurativa.

Contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali

Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la COVIP, ha definito, recentemente, troppo care e spesso anche troppo rischiose le polizze previdenziali aperte, con grande dispiacere delle società finanziarie e delle assicurazioni che le offrono.

Fondi Pensione Preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992. L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali. Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.  Una delle caratteristiche di questi Fondi è la possibilità di gestire direttamente le risorse, ma non consente di operare sul mercato azionario. La riforma in atto, però, prevede che sia attuato un progressivo adeguamento dei Fondi preesistenti a quelli istituiti successivamente.

Giova ricordare che un lavoratore iscritto a un fondo pensione (chiuso o aperto) dopo due anni di iscrizione potrà passare liberamente a un’altra forma pensionistica complementare.


www.impresaoggi.com