Approvate agevolazioni per le start up innovative.


La durata della vita fa parte di quelle cose che non dipendono da noi. Dipende da noi vivere con pienezza tutto il tempo che ci è assegnato.
Seneca, Lettere morali a Lucilio


Con decreto interministeriale, firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico, gli incentivi fiscali all’investimento in start up innovative sono estesi al 2016; nel decreto viene inoltre innalzata da 2,5 a 15 milioni di euro la soglia massima degli investimenti ammissibili. Altra innovazione riguarda il periodo minimo di durata dell’investimento, che passa da 2 a 3 anni, a pena di decadenza dell’agevolazione. Le agevolazioni competono sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o indirettamente.
Al via le nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in start up innovative.
È stato, infatti, firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto recante le nuove disposizioni di attuazione dell’art. 29 del D.L. 179/2012, al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016.
Novità
Tra le innovazioni di maggior rilievo introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina (dettata dal Decreto interministeriale del 30 gennaio 2014) si segnalano:
- l’estensione delle agevolazioni al 2016;
- l’aumento da 2,5 a 15 milioni di euro della soglia massima di investimenti ammissibili che ciascuna start up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta;
- l’aumento da 2 a 3 anni del periodo minimo di durata dell’investimento.
Soggetti beneficiari
Possono fruire degli incentivi i soggetti IRPEF (persone fisiche) e i soggetti IRES (persone giuridiche), così come disciplinati rispettivamente dai titoli I e II del TUIR, che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovate.
Soggetti esclusi
Non possono accedere alle agevolazioni:
- le start-up innovative;
- gli incubatori certificati;
- gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio);
- le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative intermediarie per investimenti propri nel capitale di start-up innovative;
- nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: i soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa.
Investimenti agevolati
Hnno diritto alle agevolazioni gli investimenti effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.
In particolare, sono agevolati i conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, e agli investimenti in quote degli OICR.
Viene considerato conferimento in denaro (e costituisce pertanto investimento agevolato) anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del D.L. n. 179/2012 (ossia le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della start up innovativa).
Con riguardo alle start up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
Momento di effettuazione dell’investimento
I conferimenti agevolabili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.
I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili, invece, rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
Investimenti non agevolabili
Le agevolazioni non competono in caso di:
1) investimenti effettuati tramite OICR e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
2) investimenti in start-up innovative:
- che si qualifichino come imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);
- operanti nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.
Agevolazione fiscale
Ai soggetti IRPEF è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, nel limite complessivo di 500.000 euro su base annua. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda l’eccedenza può essere riportata in detrazione sul reddito delle imposte sui redditi degli anni successivi, ma non oltre il terzo.
Ai soggetti IRES l’incentivo è concesso sotto forma di deduzione dal reddito, in misura pari a 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo annuo non superiore a 1.800.000 euro. Se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l’eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.
L’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società.
Investimenti in start up innovative sociali e del settore energetico
La detrazione è elevata al 25% e la deduzione al 27%, nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Rientrano nella categoria delle start-up innovative del settore energetico le start-up innovative attive nei seguenti codici ATECO 2007: 27.1, 27.2, 27.32, 27.33, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.25, 28.29.2, 29.31, 72.1.

Condizione per fruire delle agevolazioni
Per fruire delle agevolazioni, il beneficiario ovvero il soggetto intermediario (nel caso di investimento indiretto) ricevere dalla start-up - e conservare - una serie di documenti, tra cui la documentazione della start up innovativa che attesti è stato rispettato l’importo complessivo massimo di conferimenti che la start-up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta in cui rileva l'investimento agevolato, pari a 15 milioni di euro.
Decadenza dalle agevolazioni
Il decreto inoltre disciplina le cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In particolare, il diritto all'agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- il recesso o l’esclusione degli investitori;
- la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa.
La decadenza produce effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle circostanze descritte e comporta l’obbligo di restituzione della detrazione fruita (soggetti Irpef) o di recupero a tassazione dell’importo dedotto (soggetti Ires), più gli interessi legali. Il relativo versamento deve essere eseguito entro il termine per il pagemento del saldo dell’imposta del periodo di imposta relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza.
Esclusioni dalle cause di decadenza
Non costituiscono, invece, causa di decadenza:
- i trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa del contribuente e quelli conseguenti a operazioni straordinarie;
- la perdita dei requisiti da parte della start up innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione (o del diverso termine previsto per le start-up già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012), o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Editoriale - 20 marzo è2016

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