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Il piano casa

Il Piano casa del Governo si articola in due passi. Dapprima il Piano straordinario per l'edilizia residenziale pubblica, previsto originariamente nella manovra finanziaria d'estate e pensato per riammodernare il patrimonio immobiliare pubblico finalizzato a dare un alloggio sociale alle famiglie disagiate, agli anziani, alle giovani coppie. Questo Piano ha avuto una battuta di arresto per la mancata intesa con le regioni, di fatto sbloccata con l'accordo del 5 marzo 2009, ratificato nella riunione della conferenza del 12 marzo e che per essere completato è ora in attesa di un DPCM. Lo stanziamento del Governo per attuare il piano di edilizia residenziale pubblica ammonta complessivamente a 550 milioni di euro.
Nel frattempo, la crisi finanziaria ed economica in questi mesi si è aggravata, così il governo, per rilanciare un settore chiave dell'economia quale è l'edilizia e, nello stesso tempo, andare incontro alle esigenze delle famiglie italiane, ha lanciato la proposta di un Piano di interventi per l'ampliamento delle abitazioni di proprietà, tenuto conto che l'85% delle famiglie italiane vive in case di proprietà.
La proposta - dopo l'esame nel Consiglio dei ministri del 13 marzo 2009 - è stata oggetto di un tavolo tecnico congiunto Governo Regioni ed ha portato all'Intesa firmata il 31 marzo scorso. Intesa recepita dalla Conferenza Stato/regioni del primo aprile e di nuovo sottoposta al varo del Consiglio dei ministri riunitosi subito dopo la conferenza lo stesso primo aprile.
Cosa prevede l'intesa:
1. per gli edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di cubatura non superiore a 1000 metri possibilità di ampliamento entro il limite del venti per cento della volumetria esistente;
2. demolizione e ricostruzione con possibilità di ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del trentacinque per cento della volumetria esistente, al fine di migliorarne qualità architettonica ed efficienza energetica, nonché di utilizzare fonti di energie rinnovabili;
3. semplificazione delle procedure per velocizzare la concreta applicazione di quanto previsto.
Sono esclusi interventi edilizi di ampliamento su edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.
Infine, per venire incontro al fabbisogno abitativo delle famiglie o di particolari categorie, che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione, il Governo avvierà congiuntamente con le Regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilità per nuovi insediamenti urbanistici da edificare con risorse pubbliche e private, in aggiunta a quelle già stanziate.

Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui ai punti 1 e 2 ) sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate. La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avrà validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni. In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il Governo e il Presidente della Giunta regionale interessata, congiuntamente, determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.

 

15 aprile 2009

Per un approfondimento su come l'Italia sia arrivata al limite del baratro si rimanda a
E. Caruso, L'estinzione dei dinosauri di stato.

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