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Favorire l'imprenditorialità giovanile


E' molto difficile prevedere, specie il futuro.
Niels Bohr


Nell'ambito del decreto liberalizzzaioni meglio noto come Cresci Italia, all'articolo 3, con un intervento al codice civile, attraverso l’articolo 2463 bis, verrà introdotta la società semplificata a responsabilità limitata, un nuovo istituto fra le varie tipologie societarie già previste.
Essendo una srl saranno garantite in toto le regole e le attribuzioni specifiche previste per le società a responsabilità limitata, ma nel contempo verranno inserite norme specifiche con lo scopo di semplificarne la costituzione e gestione per i giovani di età inferiore ai 35 anni.
L’obiettivo della proposta è quello di far nascere nuovi imprenditori che, senza troppi vincoli burocratici ed amministrativi, possano lanciare le proprie idee imprenditoriali.
La prima semplificazione sta già nella costituzione, che non avrà bisogno di atto pubblico, e quindi non sarà necessario il Notaio. Sarà sufficiente procedere alla comunicazione unica dell’atto costitutivo sottoscritto dalle parti, al registro delle imprese, in esenzione di diritti di bollo e di segreteria. Il capitale sociale potrà essere simbolicamente di un euro e non sarà necessario procedere al versamento della quota in banca (essendo l’importo simbolico).
Tutto ciò non basta per avviare un’impresa, poiché accanto alle idee occorreranno anche idonei capitali in relazione al piano d’impresa, ma è comunque una buona base di partenza. Infatti a questo si potrebbe affiancare l’istituto del Fondo di Garanzia gestito per supportare le start up, al fine di ottenere credito grazie appunto alla garanzia (di prima escussione) dell’80% fornita dallo Stato. In più nella speranza che si concretizzi l’attività della già costituita “Banca del Mezzogiorno” per finanziare le PMI del sud, si potrebbe trovare nella stessa un buon partner operativo per l’avvio di nuove attività.
La nuova S.s.r.l. potrà essere costituita anche da un unico socio. Sarà possibile comunque attivare anche l’istituto della trasformazione in un’altra società di capitali, per come previsto dal codice civile. L’unico limite previsto per la costituzione di srl semplificate è l’età, che dovrà essere inferiore ai 35 anni al momento della costituzione. Infatti una volta superata tale età, il socio over 35 viene escluso di diritto, ai sensi dell’art. 2473-bis del codice civile.
Obiettivo di questa disposizione è quello di agevolare la possibilità di costituire la S.s.r.l. da parte di giovani, sia che intraprendano attività imprenditoriale che attività professionale, questo sulla scorta delle ultime modifiche intervenute con la Legge di Stabilità n.183/2011, che sulla base del punto 3 dell’art. 10 introduce le cosiddette società fra professionisti: “È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”.
Ulteriore agevolazione per le S.s.r.l. è quella di poter redigere il bilancio in maniera semplificata. Infatti, ai sensi del punto 9 dell’art. 14 della legge 183/2011, si può redigere il bilancio semplificato, così come previsto in altri casi simili. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.
Restiamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto definitivo.
Un'altra novità importante per le imprese dei giovani è il nuovo regime dei minimi. che prevede importanti agevolazioni quali ad esempio l’aliquota sostitutiva di Irpef e addizionali fissata al 5% ma anche obblighi quali l’assenza di esportazioni o il limite dei ricavi di 30.000 euro.
I benefici per i minimi dureranno cinque anni ma per i contribuenti con un’età inferiore a trentacinque anni continueranno fino all'esercizio in cui cade il trentacinquesimo anno di età. Chi esce dal regime, per obbligo o per scelta, non può più rientrarvi.
I minimi non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Per tale motivo i percettori devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva.

24 gennaio 2011

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Tratto da

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www.impresaoggi.com