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Alcune regolette per andare in pensione

1. A quanti anni è possibile accedere alla pensione di vecchiaia?
Dal 2013 l'accesso alla pensione di vecchiaia è possibile al raggiungimento di 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per le lavoratrici del pubblico impiego. Le lavoratrici dipendenti del settore privato, invece, accedono alla pensione con 62 anni e 3 mesi mentre le lavoratrici autonome a 63 anni e 9 mesi. L'accesso alla pensione è consentito dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile a condizione di poter vantare 20 anni di contributi oppure 15 anni entro il 31 dicembre 1992.

2. Come viene calcolata la pensione dal 1° gennaio 2012?
Solo le anzianità contributive successive al 31 dicembre 2011 comporteranno il calcolo della pensione con le regole del sistema contributivo. La novità, introdotta dal decreto legge 201/2011, si applica esclusivamente nei confronti di quei lavoratori che possono vantare 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995 e che si vedevano applicare il sistema retributivo. Nei confronti dei lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore, le modalità di calcolo della pensione previgenti la riforma Monti-Fornero già prevedevano una quota contributiva decorrente dal 1° gennaio 1996.

3. È vero che la finestra mobile è stata soppressa?
La finestra mobile, introdotta dalla riforma estiva del 2010, è stata superata dalla riforma Monti-Fornero nei confronti di quei lavoratori che accedono alla pensione sulla base dei requisiti stabiliti dalla riforma stessa. I lavoratori che accedono alla pensione con le vecchie regole (donne optanti, lavoratori che svolgono attività particolarmente faticosi e pesanti, turnisti nonché i cosiddetti "salvaguardati") continuano a essere assoggettati alla finestra mobile di 12 mesi. Nei casi di accesso al pensionamento tramite la totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) la finestra mobile è di 18 mesi.

4. Per le lavoratrici è ancora possibile ottenere la pensione con le regole contributive?
L'articolo 1 comma 9 della legge 243/2004 stabilisce che in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015 è consentito l'accesso alla pensione di anzianità con 57 anni di età e 35 anni di contributi. Dal 2013 il requisito anagrafico è incrementato di tre mesi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita. Dal perfezionamento dei requisiti devono trascorrere 12 mesi di finestra mobile che dovrà risultare aperta entro novembre 2015 al fine di poter consentire l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2015. Per le lavoratrici autonome, il requisito anagrafico richiesto è di 58 anni e 3 mesi e la finestra mobile è di 18 mesi.

5. Le lavoratrici del pubblico impiego a che età accedono alla pensione di vecchiaia?
Per effetto dell'innalzamento dei requisiti anagrafici disposta dalla riforma Monti Fornero l'età richiesta alle lavoratrici non subisce sconti rispetto a quella richiesta ai lavoratori. Pertanto, dal 1° gennaio 2013 l'accesso al pensionamento è consentito con 66 anni e 3 mesi di età. Sono salve, tuttavia, le donne nate entro il 1950 le quali hanno già perfezionato il requisito anagrafico richiesto della previgente normativa. Naturalmente dovrà essere soddisfatto anche il requisito contributivo che dal 2012 è pari a 20 anni.

6. È ancora possibile accedere alla pensione con quaranta anni di contributi?
Dal 1° gennaio 2013 l'accesso al pensionamento anticipato è consentito esclusivamente con 42 anni e 5 mesi di contributi (per gli uomini) oppure con 41 anni e 5 mesi (per le donne). Qualora il lavoratore dovesse avere un'età inferiore a 62 anni si vedrà applicare le penalizzazioni previste dalla Riforma pensionistica. Fino al 2017, le penalità non saranno applicate qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria, servizio militare, cassa integrazione guadagni ordinaria, malattia e infortunio. Dal 2014 il requisito contributivo sarà innalzato di un ulteriore mese e dal 2016 sarà adeguamento nuovamente agli incrementi legati alla speranza di vita.

7. Le novità della riforma si applicano a tutti i lavoratori?
Le novità del decreto Salva Italia si applicano esclusivamente nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 2011 non avevano maturato alcun diritto a pensione. Pertanto se un lavoratore è ancora in forza, e avrà maturato un diritto a pensione entro il 2011, non sarà interessato dall'inasprimento dei requisiti. Tuttavia, anche a questa persona si applicherà la quota contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento a queste anzianità contributive.

8. È ancora possibile trasferire gratuitamente i contributi dall'Inpdap all'Inps?
La legge di stabilità 2013 ha previsto la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi dalla gestione Inpdap all'Inps esclusivamente nei confronti di quei lavoratori cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010. Per gli altri lavoratori la possibilità di trasferire la posizione contributiva è subordinata alla presentazione di una domanda di ricongiunzione (articolo 1 della legge 29/1979). Questa domanda è onerosa sulla base di quanto disposto dal decreto legge 78/2010.

9. I lavoratori contributivi puri devono sottostare alle stesse regole degli altri lavoratori?
Il decreto Salva Italia ha previsto per i lavoratori contributivi puri, cioè con contribuzione versata esclusivamente dopo il 31 dicembre 1995, l'accesso alla pensione anticipata con un requisito anagrafico inferiore di tre anni rispetto alla generalità dei lavoratori. Il requisito contributivo è pari a 20 anni di contribuzione effettiva e il primo importo della pensione dovrà risultare superiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Per il 2013 il requisito anagrafico è pari a 63 anni e 3 mesi e dal 2016 sarà assoggetto agli adeguamenti legati alla speranza di vita.

10. Per tutti i lavoratori è possibile proseguire l'attività lavorativa fino a 70 anni?
La riforma Monti-Fornero ha incentivato il proseguimento dell'attività lavorativa fino a 70 anni prevedendo appositi e più elevati coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi in rendita pensionistica. Tuttavia questa possibilità incontra il paletto del limite ordinamentale dei settori di appartenenza del lavoratore, come accade nel pubblico impiego dove normalmente il limite è stabilito a 65 anni di età. Ne deriva che al raggiungimento di questa età, qualora il lavoratore abbia maturato un diritto a pensione, dovrà essere collocato a riposo.

Vedi la Riforma delle pensioni.

LOGO Impresa Oggi - 17 giugno 2013



Tratto da

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www.impresaoggi.com