Fino alla fine del periodo sperimentale, prevedibilmente quindi fino alla fine del mese di gennaio 2011, non saranno sanzionati i medici che non trasmettere per via telematica i certificati di malattia. Lo precisa la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il comunicato diramato il 15 settembre, al termine dei lavori della Commissione tecnica incaricata di procedere al collaudo generale ai sensi della "Circolare Brunetta" n. 1 dell'11 marzo 2010. Fermo restando l'obbligo di trasmissione online di tutti i certificati di malattia dei dipendenti sia pubblici che privati, la Commissione ha deciso di chiedere al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di fornire chiarimenti, attraverso un'apposita circolare, in merito al fatto che fino alla piena andata a regime del sistema (e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2011) la non osservanza di quanto previsto dalla normativa non costituisce illecito disciplinare. Pur tuttavia l’azione di informatizzazione sembra aver buon esito. Si apprende, dal sito del dipartimento della Funzione Pubblica che la percentuale dei medici di famiglia che hanno ritirato le credenziali di accesso (PIN) necessarie per l'invio dei certificati è ormai pari all'81%; finora sono stati trasmessi on-line all'INPS circa 376 mila certificati di malattia; circa 5mila datori di lavoro privati sono già collegati al nuovo sistema, per un totale di oltre 3 milioni di dipendenti. L’obbligo di trasmissione telematica all’INPS dei certificati di malattia riguarda sia il settore privato che quello pubblico anche se le modalità e gli effetti non sono del tutto simili. Già il comma 149 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 prevedeva la trasmissione on-line del certificato di malattia dei lavoratori del settore privato, da parte del medico curante, all’Inps. Con l’art. 1, c. 810, della legge n. 296/2006 si è aggiunto il comma 5-bis, all’art. 50 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, e si è reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19.03.2010 del disciplinare tecnico di attuazione del D.P.C.M. del 26.03.2008, il sistema è diventato operativo a partire dal 3 aprile 2010. In concomitanza, sono state emanate, con l’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, le disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico. Tali disposizioni sono divenute operative con la circolare n. 1/2010, diramata congiuntamente dal Dipartimento della Funzione pubblica e da quello per la digitalizzazione della P.A. L’INPS ha precisato, con la circolare n.60 del 16 aprile 2010, che a partire appunto dal 3 aprile 2010, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il tramite del sistema di accoglienza centrale (SAC), il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato. Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con PIN. L’attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, con modalità che sono stata illustrate, dall’INPS, con la circolare n.119 del 7 settembre 2010. Con questa circolare ed i suoi allegati (in particolare l’allegato 1) l’INPS spiega come i datori di lavoro, pubblici e privati, possono segnalare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla quale desiderano ricevere i certificati di malattia dei propri dipendenti. Per il settore pubblico, la richiesta deve contenere l’identificazione del richiedente espressa con il codice fiscale della stessa e con il progressivo INPDAP relativo alla “Sede di Servizio”. Queste amministrazioni possono chiedere l’invio “accentrato” degli attestati di tutti i propri dipendenti; in tal caso, dovranno precisare che autorizzano l’Inps a tener conto del solo codice fiscale di identificazione dell’Amministrazione e a trascurare i progressivi INPDAP che, nelle denunce contributive, risultano essere le Sedi di servizio di dipendenza dei lavoratori. Per il settore privato è necessario accedere, tramite il sito Inps alla voce Azienda Privata, che propone un pannello alle cui funzioni si accede inserendo la matricola dell’azienda. Se l’indirizzo di PEC inserito nella maschera proposta dal programma è corretto, esso verrà memorizzato dall’Istituto che inoltrerà, a detto indirizzo, in formato xml gli attestati di malattia. Se il datore di lavoro ha chiesto di ricevere direttamente gli attestati di malattia, i dipendenti non sono più tenuti a far pervenire in azienda l’attestato ricevuto dal medico. Contrariamente, l’obbligo permane così come rimane in ogni caso l’obbligo di avvertire dell’assenza nei termini contrattualmente previsti.
Impresa Oggi
17 settembre
