Le altre relazioni del bilancio. Bilancio d'impresa N. 5.

Seguito di Bilancio d’impresa N.1  (I principi generali del bilancio), Bilancio d’impresa N. 2 (Lo stato patrimoniale), Bilancio d’impresa N. 3 (Il conto economico). Bilancio d’impresa N. 4 (La nota integrativa).

1. La relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione sulla situazione dell’impresa e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. La relazione sulla gestione trova nell'articolo 2428 del codice civile la sua completa disciplina.
L'articolo 2428 si articola in due parti.

La prima parte richiede che la relazione sulla gestione fornisca.

  • La situazione della società.
  • L'andamento della società.

Questa parte costituisce la "clausola generale" in merito al documento; la situazione e l'andamento devono essere esplicitati facendo riferimento ai seguenti punti.

  • Il complesso delle attività svolte dalla società.
  • I vari settori in cui essa ha operato.
  • Anche attraverso le imprese controllate.
  • Con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

La seconda parte richiede che vengano indicati, in ogni caso, i seguenti punti.

  • Le attività di ricerca e di sviluppo, per l'importanza strategica che le stesse rivestono per il futuro dell’impresa.
  • I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
  • Il numero e il valore nominale, sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dall’impresa, anche tramite impresa fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente.
  • Il numero e il valore nominale, sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di imprese controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche tramite impresa fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
  • I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
  • L'evoluzione prevedibile della gestione.

Devono, inoltre, essere indicate le sedi secondarie della società.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle imprese con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti della Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

2. La relazione dei sindaci

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, ove esistente, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il Collegio sindacale, che esercita il controllo di legalità e il controllo sull'amministrazione della società, deve redigere una relazione, disciplinata dall'articolo 2429 del c.c., da sottoporre all'assemblea dei soci, che metta in evidenza i seguenti punti.

  1. Risultati dell'esercizio.
  2. Attività svolte nell'adempimento dei propri doveri.
  3. Osservazioni e proposte relativamente all'approvazione del bilancio.
  4. Parere sulle deroghe di cui al comma 4 dell'articolo 2423 del c.c..
  5. Consenso all'iscrizione in bilancio di:
  • costi di impianto e di ampliamento (art. 2426/5),
  • costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità (art. 2426/5),
  • avviamento (art. 2426/6).

Analoga relazione è predisposta dal soggetto cui è demandato il controllo contabile; esso può essere un revisore singolo o una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Se il controllo dei conti è affidato allo stesso collegio sindacale, le informazioni sulla tenuta della contabilità sono riportate nella relazione del collegio sindacale.
Nelle società per azioni che ricorrono al capitale di rischio le funzioni di controllo legale dei conti sono attribuite alla società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta, al pari delle società che controllano quelle emittenti titoli negoziati, al controllo della Consob. Si tratta, in particolare, delle funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità, sulla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, sull'osservanza delle norme di valutazione del patrimonio sociale (D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58).

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle imprese controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle imprese collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le varie relazioni, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

3.  La relazione della società di revisione

La relazione è redatta da una società di revisione e deve evidenziare, ai sensi dell'articolo 2409 ter del c.c. (o dell'articolo 156 del D.Lgs. 58/1998), i seguenti punti.

  • La regolare tenuta della contabilità.
  • La corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
  • Se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nel bilancio.
  • Se il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti.
  • Se il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio e quello consolidato.

In tali condizioni la società rilascia il parere, che può essere senza rilievi o con rilievi. La società può anche esprimere un giudizio negativo o dichiarare la impossibilità di esprimere un giudizio.
La revisione è obbligatoria per le società con azioni quotate in borsa e per altre società ed enti ai sensi di leggi speciali o di provvedimenti amministrativi. Nelle altre società la relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.

4.  Note al bilancio d'esercizio secondo i princìpi contabili internazionali

Secondo lo IAS 1 nella sezione del bilancio relativa alle note esplicative e ai criteri contabili devono essere indicati, sia i princìpi di redazione del bilancio e gli specifici criteri contabili applicati per fatti e operazioni significative, sia le informazioni necessarie per una corretta rappresentazione di quanto non sia esposto nei prospetti del bilancio (Ferrara, 2004).
Secondo gli IAS, le note al bilancio devono essere esposte in modo organico e devono includere descrizioni narrative o numeriche più dettagliate dei valori esposti nei prospetti di stato patrimoniale, di conto economico e di rendiconto finanziario. Inoltre, lo IAS 1 indica un ordine nella presentazione delle note al bilancio:

  • dichiarazione di conformità con i princìpi contabili internazionali,
  • sommario dei princìpi alla base della determinazione dei valori e dei criteri contabili adottati,
  • informazioni di supporto alle voci esposte nei prospetti di bilancio nell'ordine in cui ciascuna voce del bilancio e ciascun prospetto è presentato,
  • passività potenziali, impegni e altre informazioni finanziarie e non finanziarie, come gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi.

Lo IAS 1 precisa, inoltre, che devono essere distintamente illustrati i criteri per la determinazione dei valori scritti nella redazione del bilancio e ogni specifico criterio contabile adottato, in modo da rendere comprensibile al lettore del bilancio le valutazioni effettuate per ogni singola voce.
La domanda se un criterio contabile vada illustrato o no  merita sempre una risposta positiva se l'informativa aggiunta facilita i lettori nella comprensione del modo in cui le operazioni e i fatti sono stati esposti nel bilancio, indipendentemente dall'ammontare delle voci.

Eugenio Caruso
15/04/2008

Tratto dal succcesso editoriale Come preparare e leggere un bilancio.

Si rimanda anche al Glossario finanziario.

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